La formazione ECM per i fisioterapisti

Il Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina è il processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni di salute delle persone assistite, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale. È stato avviato per la prima volta nel 2002, ed è stato sperimentato, modificato e adattato fino alla sua organizzazione attuale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

Anche il Fisioterapista che esercita l’attività sanitaria alla quale è abilitato – sia come dipendente che come libero professionista, in enti del SSN o per quelli con esso collaborano in regime di convenzione o di accreditamento – è destinatario dell’obbligo ECM.

Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento è possibile consultare la relativa pagina di Agenas

Nel Vademecum sulla formazione ECM è inoltre possibile trovare tutte le informazioni riguardanti l’obbligo formativo.

Come verificare la propria situazione ECM

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it, accedendo con SPID o Carta di Identità Elettronica.

Cos’è previsto in caso di mancato rispetto dell’obbligo formativo ECM

La sanzione disciplinare

Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti in ogni triennio la normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.

L’inefficacia della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale

Alle sanzioni tradizionali si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta “Legge Gelli” sulla responsabilità professionale) sarà condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.

Domande comuni (FAQ)

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.

Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti Ecm attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.

Inoltre con l’Accordo 2/02/2017 è stato approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute” che all’art. 22 declina tutti i compiti del Co. Ge.A.P.S.

L’accordo è disponibile sul sito ECM dell’Age.na.S. nella sezione normativa

L’ Age.na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali), istituita con decreto legislativo del 30 giugno 1993 n.266 e s.m., è “un’Agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute”.

Si configura come organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Punto di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, l’Agenzia assicura il proprio supporto tecnico-operativo alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure.

La Legge 244/2007 affida ad AGENAS la gestione amministrativa del sistema ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, che è l’organismo di governance di tutto il sistema ECM. Per approfondimenti, consultare il sito AGENAS

L’obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.

Una volta completata e confermata la procedura di registrazione si accede sul sito Co.Ge.A.P.S. alla pagina intitolata “Modifica del calcolo della decorrenza dell’obbligo ECM”m ove è già presente la data del 12-12-2018. Il professionista può variare questa data con una precedente indicando l’anno di inizio della propria attività professionale.

Attenzione: una volta inserita una data e inviata non è più possibile cambiarla. Quindi la variazione può essere fatta solo una volta.

Ciò non modifica nulla del calcolo dell’obbligo formativo ed è funzionale solo per coloro che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l’obbligo di iscrizione. In ogni caso la certificazione e, di conseguenza, il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013. Precedentemente si era in fase sperimentale.

È ammessa la registrazione manuale di crediti ECM non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., acquisiti a partire dal 2011.

Per farlo i professionisti sanitari devono presentare la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite il portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale per la formazione continua.

Successivamente:

  • Accedi all’area riservata con Username e Password
  • Clicca su “Partecipazione ECM”
  • Clicca su “Crediti mancanti”
  • Clicca su “Aggiungi evento non presente”
  • Inserisci tutti i dati ed i file richiesti
  • Invia

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla CNFC nei punti in cui è difforme. Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’interno del Programma nazionale ECM predisposto dalla CNFC.

Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario

La Formazione sul campo (Fsc) si caratterizza per il luogo di svolgimento e per il tipo di attività. A differenza della formazione Residenziale (Res) la specificità dell’evento di Fsc è l’ambito in cui la formazione viene erogata: la caratteristica fondamentale infatti è quella di effettuare formazione nel contesto lavorativo del discente o nel suo ambito, la formazione può portare a replicare/simulare attività o comportamenti, da mettere a frutto nell’esercizio dell’attività lavorativa.

In particolare:

  • Training individualizzato;
  • Gruppi di miglioramento;
  • Attività di ricerca.

Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sulla Fsc si consiglia di consultare l’Allegato E Formazione sul campo al “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi Ecm”.

Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sui criteri per l’assegnazione dei crediti Ecm si consiglia di consultare il seguente documento: Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM (in vigore per gli eventi validati a partire dal 01/01/2019)

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

  1. attività di ricerca scientifica:
    1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
    2. studi e ricerca (vedi Allegato V);
    3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
  2. tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
  3. attività di formazione individuale all’estero (vedi Allegato VII);
  4. attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione (vedi sotto), ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  1. 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)

1 credito (se in posizione non preminente)

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

  1. i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie:
  2. Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.
  4. il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Si precisano, altresì alcuni aspetti premettendo che qualsiasi procedura deve salvaguardare l’autonomia dell’Ateneo:

  • Ogni Ateneo ha un proprio regolamento che va rispettato;
  • La nomina del tutor di tirocinio è a carico del Consiglio didattico o del Presidente del CdL in accordo con il Direttore delle attività formative;
  • Questi ultimi attestano l’attività di tutoraggio semestrale o annuale a seconda dell’organizzazione e del regolamento dell’Ateneo;
  • La certificazione firmata viene caricata sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S;

Il rapporto è generalmente di 1 tutor ogni 2 studenti.

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, di manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e di ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo

l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
  • Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
  • Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
  • Società scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento.

I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.

La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del Co.Ge.A.P.S.

L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’ obbligo individuale triennale.

I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nell’ ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022. La disposizione si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dall’1 gennaio 2020.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_good_clinical_practice_08_06_2022.pdf

17/06/2022 – Delibera di modifica del par. 3.1. “Formazione individuale” e ss del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente ad oggetto la modifica dei par. 3.1 – 3.2.1 – 3.3. – 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario. Le modifiche di cui alla presente delibera si applicano dal triennio formativo 2020-2022.

17/06/2022 – Delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’ 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”.

15/04/2022 – Delibera di modifica della disciplina in materia di “Sperimentazioni Cliniche”

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha approvato la delibera di modifica della disciplina attualmente vigente in materia di “Sperimentazioni Cliniche”.

Al fine di rendere operative le modifiche ivi indicate, le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022.

15/04/2022 – Delibera sull’assolvimento dell’obbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.

Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pd