La formazione ECM per i fisioterapisti
Il Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina è il processo attraverso il quale il professionista sanitario si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni di salute delle persone assistite, alle esigenze del Servizio Sanitario e al proprio sviluppo professionale. È stato avviato per la prima volta nel 2002, ed è stato sperimentato, modificato e adattato fino alla sua organizzazione attuale.
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
Anche il Fisioterapista che esercita l’attività sanitaria alla quale è abilitato – sia come dipendente che come libero professionista, in enti del SSN o per quelli con esso collaborano in regime di convenzione o di accreditamento – è destinatario dell’obbligo ECM.
Per ulteriori informazioni sul quadro normativo di riferimento è possibile consultare la relativa pagina di Agenas
Nel Vademecum sulla formazione ECM è inoltre possibile trovare tutte le informazioni riguardanti l’obbligo formativo.
Come verificare la propria situazione ECM
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it, accedendo con SPID o Carta di Identità Elettronica.
Cos’è previsto in caso di mancato rispetto dell’obbligo formativo ECM
La sanzione disciplinare
Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti in ogni triennio la normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.
L’inefficacia della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale
Alle sanzioni tradizionali si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta “Legge Gelli” sulla responsabilità professionale) sarà condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.